Maggioranze in assemblea condominiale: la guida all'articolo 1136
Quorum costitutivo, deliberativo, prima e seconda convocazione: ogni delibera ha la sua maggioranza. Sbagliarla significa vedersi annullare la decisione dal giudice mesi dopo.

In seconda convocazione una delibera ordinaria passa con la maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell'edificio, cioè 333,34 millesimi. Nomina e revoca dell'amministratore e lavori straordinari di notevole entità richiedono sempre 500 millesimi, le innovazioni 667 (art. 1136 c.c.). In prima convocazione nessuna delibera passa sotto i 500.
A giugno l'assemblea approva il rifacimento della facciata: alzata di mano, «maggioranza dei presenti», verbale chiuso in dieci minuti. A febbraio il tribunale annulla tutto: i sì valevano 410 millesimi, e per un intervento straordinario di quella portata la legge ne pretende almeno 500. Ponteggio disdetto, preventivi scaduti, e si riparte da capo, con un'altra convocazione e un anno perso. Le maggioranze dell'assemblea condominiale corrono su un doppio binario, teste e millesimi, e cambiano a seconda di cosa si vota. La regola generale dell'articolo 1136 del codice civile è più morbida di quanto molti credano. Il problema sono le eccezioni: è lì che le delibere si rompono.
Qual è la differenza tra quorum costitutivo e quorum deliberativo?
Il quorum costitutivo dice se l'assemblea può iniziare a lavorare; quello deliberativo dice se la singola decisione è valida. Sono due verifiche distinte, e si fanno in momenti diversi: la prima una sola volta, all'apertura della seduta; la seconda punto per punto, perché la platea cambia, chi arriva al secondo punto dell'ordine del giorno, chi se ne va prima del quarto. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita solo se intervengono condòmini che rappresentano i due terzi del valore dell'edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Per approvare una delibera servono poi la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore, cioè 500 millesimi.
Numeri alti, quasi irraggiungibili in un edificio normale: è il motivo per cui la prima convocazione va regolarmente deserta e la vita vera del condominio si gioca nella seconda.
Che quorum serve in seconda convocazione?
La seconda convocazione si tiene in un giorno successivo alla prima, e comunque entro dieci giorni. Qui l'asticella scende: per costituirsi bastano un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio; per deliberare, la maggioranza degli intervenuti con voti che valgano almeno un terzo del valore, cioè 333,33 millesimi.
È la soglia che copre l'ordinaria amministrazione: approvazione del preventivo e del consuntivo, riparto delle spese secondo i criteri di legge, manutenzione ordinaria, regolamento delle parti comuni. Se in assemblea siete in dodici su trenta e i sì di sette persone superano i 334 millesimi, la delibera regge.
Nota legale: la delibera approvata con una maggioranza insufficiente è annullabile, e va impugnata entro trenta giorni, che per dissenzienti e astenuti decorrono dalla data della delibera e per gli assenti dalla sua comunicazione (art. 1137 c.c.). Stessa sorte per la delibera presa quando anche un solo avente diritto non è stato regolarmente convocato: l'art. 66 disp. att. c.c. la rende annullabile su istanza dell'assente non convocato.
Quanti millesimi servono per i lavori straordinari?
Per una serie di materie il legislatore non si fida della soglia ridotta: il quarto comma dell'art. 1136 impone sempre la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi, anche in seconda convocazione. È la maggioranza che serve per:
- le riparazioni straordinarie di notevole entità e la ricostruzione dell'edificio
- la nomina e la revoca dell'amministratore (quanto costa poi quella nomina lo trovi in quanto costa un amministratore di condominio)
- le liti attive e passive su materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore
- l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
Attenzione al criterio della «notevole entità»: la legge non fissa una cifra. Un consiglio da chi ha visto cadere più di una delibera: prima di mettere ai voti un appalto importante, confronta la spesa con il bilancio annuale: se lo supera o gli si avvicina, tratta il voto come straordinario di notevole entità e cerca i 500 millesimi, non i 334.
Quando servono i due terzi e quando l'unanimità?
Un gradino più su ci sono le innovazioni, cioè le opere che cambiano la destinazione o l'utilità delle cose comuni: trasformare il cortile in parcheggio, installare una piscina, chiudere il portico. Qui servono la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio, 666,67 millesimi. Fanno eccezione le innovazioni agevolate del secondo comma dell'art. 1120 c.c. (sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche, risparmio energetico, parcheggi) per le quali bastano 500 millesimi.
L'unanimità, infine, resta necessaria quando la decisione esce dal perimetro della gestione e tocca i diritti dei singoli:
- vendere o disporre delle parti comuni, come il locale portineria o il lastrico
- derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese dell'art. 1123 c.c., spiegati nella guida alla ripartizione delle spese condominiali
- rivedere le tabelle millesimali, salvo errore o mutate condizioni che alterano di oltre un quinto il valore di un'unità, nel qual caso bastano maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi (art. 69 disp. att. c.c.)
Fuori scala restano le innovazioni vietate dall'ultimo comma dell'art. 1120: quelle che pregiudicano la stabilità o la sicurezza del fabbricato, ne alterano il decoro architettonico o rendono una parte comune inservibile all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Lì non c'è maggioranza che tenga: nessuna delibera assembleare può autorizzarle.
Come si contano teste e millesimi insieme
Ogni maggioranza dell'art. 1136 è doppia: si contano le persone e, in parallelo, i loro millesimi da tabella. Ogni condomino vale una testa a prescindere dalla quota; i comproprietari di uno stesso appartamento valgono una testa sola e votano tramite un rappresentante. Le deleghe si sommano in capo al delegato, ma se i condòmini sono più di venti nessun delegato può rappresentarne più di un quinto, né più di un quinto del valore; l'amministratore non può ricevere deleghe (art. 67 disp. att. c.c.).
Gli astenuti sono il punto dove più verbali si impantanano. Sono presenti, quindi entrano tra gli intervenuti: alzano il denominatore della «maggioranza degli intervenuti» senza aggiungere un sì, e in pratica pesano come voti contrari. Chi verbalizza dovrebbe annotare per ogni votazione nome, millesimi e senso del voto di ciascuno: i verbali che liquidano tutto con «approvato a maggioranza dei presenti» sono i primi a cadere in tribunale, perché non permettono di ricostruire se la doppia soglia era raggiunta. Con Vecinly ogni voto resta registrato con i millesimi di chi lo esprime, così teste e valore si ricostruiscono punto per punto; la pagina per amministratori volontari mostra come.
Tabella delle maggioranze
| Delibera | Prima convocazione | Seconda convocazione | Norma |
|---|---|---|---|
| Ordinaria amministrazione, bilancio, preventivo | intervenuti + 500 ‰ | intervenuti + 333,34 ‰ | art. 1136, commi 2 e 3 |
| Nomina, conferma o revoca dell'amministratore | intervenuti + 500 ‰ | intervenuti + 500 ‰ | art. 1136, comma 4 |
| Riparazioni straordinarie di notevole entità | intervenuti + 500 ‰ | intervenuti + 500 ‰ | art. 1136, comma 4 |
| Innovazioni agevolate (barriere, energia, parcheggi) | intervenuti + 500 ‰ | intervenuti + 500 ‰ | art. 1120, comma 2 |
| Altre innovazioni | intervenuti + 666,67 ‰ | intervenuti + 666,67 ‰ | art. 1136, comma 5 |
| Revisione tabelle per errore o variazione oltre 1/5 | intervenuti + 500 ‰ | intervenuti + 500 ‰ | art. 69 disp. att. |
| Vendita di parti comuni, deroga ai criteri di riparto | unanimità | unanimità | art. 1108 e art. 1123 |
Quanti millesimi servono per cambiare amministratore?
La maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi, sia in prima sia in seconda convocazione (art. 1136, quarto comma, c.c.). La stessa maggioranza vale per la conferma e per la revoca.
Quanti millesimi servono per approvare il bilancio in seconda convocazione?
La maggioranza degli intervenuti con voti che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio, cioè 333,34 millesimi (art. 1136, terzo comma, c.c.). In prima convocazione ne servono 500.
Quanti millesimi servono per chiedere un'assemblea condominiale?
Almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, cioè 166,67 millesimi, possono chiederla all'amministratore. Se passano dieci giorni senza convocazione, possono convocarla direttamente (art. 66 disp. att. c.c.).
Come si contano gli astenuti in assemblea condominiale?
Gli astenuti sono presenti, quindi si contano tra gli intervenuti: aumentano la base su cui si calcola la maggioranza senza aggiungere voti favorevoli. Possono comunque impugnare la delibera entro trenta giorni (art. 1137 c.c.).
La regola operativa è una sola: prima di aprire la votazione, chiedi che cosa si sta votando e cerca la sua soglia, non quella generica. Una delibera approvata con la maggioranza sbagliata non è un dettaglio formale: è una decisione che vive con una data di scadenza, e chi ha votato contro ha trenta giorni per farla saltare.
Aggiornato a settembre 2026. Questo articolo ha carattere informativo e non costituisce consulenza legale.
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